Relativamente alla procedura di liquidazione controllata le valutazioni inerenti la sussistenza delle preclusioni previste dagli articoli 280 e 282, c. 2, del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) sono svolte in una fase successiva alla apertura della procedura.
Il Tribunale però può esprimere fin da subito un giudizio previsionale negativo in riferimento al comportamento tenuto dal debitore nella determinazione del proprio stato di sovraindebitamento, quando risulta costante e reiterata nel tempo l’assunzione di debiti maturati nei confronti degli enti pubblici, tale da far ritenere che l’impresa, da cui derivano i debiti del ricorrente, fosse da tempo non in grado di essere sul mercato e che sia rimasta in esso solo attraverso l’inadempimento citato.