Non è possibile approvare la proposta di concordato minore in conformità al cosiddetto “cram down fiscale” previsto dall’articolo 80, comma 3, secondo periodo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) se la mancanza di adesione rilevante proviene da soggetti diversi dall’amministrazione finanziaria o dalle istituzioni gestionali di forme obbligatorie di previdenza o assistenza, INPS ed INAIL. Tale previsione non si può estendere per analogia avendo carattere eccezionale.
Tuttavia, non è possibile applicare il meccanismo del “cram down fiscale” anche nel caso di debiti verso l’Ispettorato del Lavoro non riguardanti tasse o contributi previdenziali o assicurativi, ma sanzioni amministrative a seguito di violazioni dovute alla scorretta gestione e documentazione del lavoro svolto dai dipendenti.