I pagamenti effettuati direttamente dal debitore, dopo l’avvio della procedura di liquidazione controllata, sono da considerarsi inefficaci.
L’apertura della procedura di liquidazione controllata come previsto nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ed analogicamente a quanto previsto per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale, determina lo spossessamento del debitore di tutti i beni e l’amministrazione degli stessi sarà esclusivamente in capo al Liquidatore nominato, il quale procederà in adempimento al programma di liquidazione, all’esecuzione degli atti in esso previsti ed al riparto delle somme che si renderanno via via disponibili, fermo restando la possibilità, previa autorizzazione del Giudice Delegato, a provvedere fuori dal riparto, al pagamento dei crediti sorti in occasione della procedura.