L’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore produce effetti anche nei confronti del creditore cessionario del quinto dello stipendio o della pensione, sia nel caso di cessione volontaria del debitore, sia nel caso di assegnazione a seguito di provvedimento giudiziale.
A seguito dell’omologa il creditore cessionario non ha più titolo per beneficiare dei ratei del quinto dello stipendio o della pensione.
In merito al pignoramento presso terzi anch’esso è inopponibile alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore pertanto il debitore ha la possibilità di ristrutturare il debito anche nei confronti del creditore che abbia, mediante il ricorso al pignoramento presso terzi di vedersi assegnato un quinto dello stipendio o della pensione del debitore stesso.