Con l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti pagamenti e, analogamente, va affermata l’inopponibilità alla procedura di ristrutturazione del pignoramento presso terzi, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022. Ciò in quanto con l’accesso ad una procedura di sovraindebitamento tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti. In caso contrario infatti non verrebbe rispettato il principio di par condicio creditorum, principio cardine di tutte le procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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