Ipotesi di colpa grave nella ristrutturazione dei debiti del consumatore
Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Sovraindebitamento

Il consumatore sovraindebitato può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, secondo l’articolo 67 del CCII, attraverso la formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti in cui siano indicate le modalità e i tempi per superare la crisi.

Al riguardo, il consumatore che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode non può accedere”, così come previsto dall’art. 69, comma 1, CCII.

Tuttavia, non si assiste a “colpa grave” nella situazione di sovraindebitamento se il debitore ha contratto una serie di nuovi finanziamenti a catena per ottenere liquidità allo scopo di ripianare la pregressa esposizione debitoria, anche se successivamente tali scelte si siano svelate fallimentari.