Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019), la liquidazione controllata ha sostituito la vecchia liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge sul sovraindebitamento. Si tratta di una procedura destinata ai soggetti non fallibili (come persone fisiche, professionisti, imprenditori sotto soglia), volta a soddisfare i creditori attraverso la vendita dei beni del debitore sotto la supervisione del tribunale.
Uno degli aspetti centrali della procedura è la liquidazione dell’attivo, ovvero la vendita dei beni del debitore.
Il tribunale, con il decreto di apertura della liquidazione controllata, nomina un liquidatore, al quale compiti fondamentali tra cui:
- La redazione dell’inventario dei beni;
- La gestione e custodia dei beni;
- La programmazione e realizzazione delle vendite.
Le vendite non possono essere effettuate liberamente, ma devono seguire criteri di trasparenza, pubblicità e massimizzazione del ricavato.
Le vendite possono avvenire con le seguenti modalità:
- All’asta pubblica: è la modalità preferenziale, per garantire concorrenza e trasparenza.
- Tramite trattativa privata, solo se autorizzata dal giudice, ad esempio per beni di scarso valore o in caso d’urgenza.
- Con affidamento a soggetti specializzati (es. portali di aste telematiche), per aumentare la visibilità e l’efficienza del processo.
Ciò al fine di rispettare alcune tutele, in particolare:
- Pubblicità: Le vendite devono essere adeguatamente pubblicizzate, soprattutto per i beni immobili o di valore rilevante.
- Stima: Il liquidatore deve avvalersi, se necessario, di periti o esperti per determinare il valore dei beni.
- Divieto di vendita sottocosto: Le offerte inferiori al valore stimato possono essere accettate solo in casi motivati e previa autorizzazione.
La vendita effettuata nell’ambito della liquidazione controllata ha effetti liberatori per l’acquirente:
- Trasferisce la proprietà del bene libero da vincoli, ipoteche o pignoramenti (salvo diversa previsione).
- Estingue eventuali diritti di prelazione (es. ipoteche) sul bene, trasferendoli sul prezzo ricavato.
Questo garantisce maggiore appetibilità all’acquisto e tutela gli interessi del ceto creditorio.
Il ricavato delle vendite è destinato:
- Al pagamento delle spese della procedura;
- Alla soddisfazione dei creditori secondo il piano di riparto predisposto dal liquidatore e approvato dal giudice.
Nel caso resti un’eccedenza dopo il pagamento integrale dei creditori, questa può tornare al debitore.
Conclusioni
La vendita dei beni nella liquidazione controllata è un momento cruciale della procedura, disciplinato da norme rigorose che garantiscono trasparenza, correttezza e massimizzazione del valore per i creditori. Il coinvolgimento del giudice e del liquidatore professionale serve a evitare abusi e a preservare la fiducia nella procedura, rendendola uno strumento efficace anche per chi non ha accesso alle procedure fallimentari tradizionali.