Liquidazione controllata: cessione del quinto
Con l’apertura della Liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alle trattenute del quinto sullo stipendio/pensione e potrà trattenere, nei limiti indicati dal Giudice, il proprio stipendio/pensione, per il mantenimento proprio e della propria famiglia
Le indicazioni previste dall’art. 144 CCII, anche se non richiamate espressamente, devono intendersi applicabili anche alla Liquidazione controllata pertanto eventuali pagamenti effettuati in violazione alla par condicio creditorum devono essere considerati inefficaci.
In virtù di tale principio devono cessare, contestualmente all’apertura della procedura, le eventuali trattenute del quinto dello stipendio/pensione, stipulati in precedenza dal debitore a favore di Istituti di Credito o Finanziarie.