L’art. 268, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) stabilisce che al momento dell’avvio della procedura di liquidazione controllata, nella determinazione della quota di reddito del debitore che viene appresa dalla procedura mediante versamenti mensili devono essere considerati anche gli importi dovuti come assegno di mantenimento.
Conseguentemente si evidenzia che il credito derivante dall’assegno di mantenimento non può essere incluso nel passivo della procedura di liquidazione controllata, salvo il caso in cui vi siano pagamenti arretrati non effettuati.
Alla luce di quanto sopra esposto nell’ipotesi di apertura di una procedura di liquidazione controllata, è il debitore stesso a provvedere direttamente ai pagamenti futuri dell’assegno di mantenimento utilizzando la parte del reddito che rimane a sua disposizione e quantificata considerando le spese mensili necessarie per il sostentamento suo e del nucleo familiare e anche eventuali assegni di mantenimento.