La procedura di liquidazione controllata del patrimonio, come definita dagli articoli 268 e successivi del CCII, non richiede la valutazione della meritevolezza del debitore come requisito per l’accesso. Questo tipo di procedura non offre vantaggi intrinseci né ha natura premiale, quindi non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riguardanti presunte negligenze o imprudenze del debitore nell’aver determinato il proprio sovraindebitamento. I criteri di meritevolezza o la loro mancanza saranno invece considerati durante la fase successiva di esdebitazione ai sensi dell’articolo 280 del CCII.

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