Generalmente quando viene presentato il ricorso ai sensi dell’art. 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) il debitore sovraindebitato formula una “proposta” per i creditori, ma l’avvio della procedura di liquidazione controllata non può in alcun modo basarsi su una proposta che possa essere approvata dai creditori o dal Tribunale, diversamente dalle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Infatti la formulazione di una proposta è prevista per le altre tipologie di procedure volte alla risoluzione di situazioni di sovraindebitamento che prevedono “l’omologazione”.
Con l’apertura della liquidazione controllata invece si verifica la completa spoliazione del debitore del proprio attivo, che da quel momento viene gestito da un soggetto terzo il cui compito è quello di liquidare l’attivo nell’interesse dei creditori. Ciò è dovuto al carattere universale della procedura di liquidazione controllata.
A conferma di quanto appena detto è l’art. 268 CCII, il quale al comma 4 indica esattamente i beni che non rientrano nella liquidazione.
Conseguentemente si può evincere che non spetta al debitore scegliere quali beni mettere a disposizione dei creditori, in quanto tutti i beni verranno appresi alla procedura.
Eventualmente il liquidatore, previa autorizzazione del giudice, può decidere di escludere uno o più beni dalla procedura se non ritiene conveniente procedere alla liquidazione degli stessi.