La procedura di liquidazione controllata coinvolge tutti i beni del debitore. Il sovraindebitato non ha la facoltà di scegliere quali beni mettere a disposizione dei creditori; tutti i beni che costituiscono il suo patrimonio sono inclusi nella procedura.
Il liquidatore nominato ha il compito di valutare la convenienza della liquidazione dei beni del sovraindebitato. Anche se non esplicitamente previsto, si ritiene applicabile alla liquidazione controllata il principio sancito dall’art. 213, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questo articolo, nell’ambito della liquidazione giudiziale, stabilisce che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può decidere di non acquisire all’attivo o di rinunciare a liquidare uno o più beni se la loro liquidazione è ritenuta manifestamente antieconomica.
Pertanto, nel contesto della liquidazione controllata, il liquidatore può scegliere di rinunciare a uno o più beni o di non acquisirli all’attivo se la loro liquidazione risulta palesemente non conveniente, previa autorizzazione del giudice.
Quando il bene in questione è un’automobile, nella valutazione della convenienza della liquidazione è necessario considerare vari aspetti. Ad esempio, bisogna prendere in considerazione il valore previsto dalla vendita del bene, ma anche l’eventuale perdita che ne potrebbe derivare. Infatti, senza l’automobile, il debitore potrebbe non essere più in grado di percepire un reddito, che in parte verrebbe appreso alla procedura.