Liquidazione controllata: inammissibile la domanda priva di una concreta prospettiva di soddisfacimento dei creditori
Firma docuementi
Liquidazione controllata

Nel contesto delle procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, un principio fondamentale è stato ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza: la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata è inammissibile se manca una valutazione concreta, nella relazione del gestore della crisi (OCC), sulla possibilità di attribuire un attivo non irrisorio ai creditori.

Nel caso in esame, la relazione del professionista incaricato si limitava a espressioni generiche, affermando in modo sommario la “ragionevole fattibilità” della procedura, la “coerenza” e “attendibilità” della domanda, senza però fornire un’analisi concreta delle effettive prospettive di riparto del patrimonio del debitore.

Tale superficialità ha spinto il Tribunale a svolgere direttamente la verifica che la legge attribuisce all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), giungendo alla conclusione che non vi era alcun attivo concretamente distribuibile ai creditori in misura significativa. In mancanza di una prospettiva reale di soddisfacimento, anche solo parziale, delle pretese creditorie, la domanda di apertura della procedura non può essere accolta.

Questo principio evidenzia una responsabilità chiave in capo al gestore della crisi: la relazione prevista dalla legge non può ridursi a una formalità o a un atto meramente descrittivo. Deve invece contenere una valutazione concreta e motivata sulla sussistenza di elementi patrimoniali utilmente liquidabili, così da garantire l’effettività della procedura e tutelare l’interesse dei creditori.

In sintesi, la qualità e la sostanza della relazione dell’OCC sono elementi determinanti per l’ammissibilità della liquidazione controllata. L’assenza di un’attenta analisi patrimoniale e la mancanza di prospettive concrete di soddisfacimento comportano l’automatica inammissibilità della domanda.