Nel contesto del concordato minore, al debitore che abbia conseguito l’omologazione della proposta in continuità aziendale o professionale deve essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 118-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), la facoltà di apportare modifiche al piano nel corso della sua esecuzione, al fine di adeguarlo alle mutate condizioni economico-patrimoniali.
In particolare, qualora l’attività d’impresa generi flussi reddituali superiori rispetto a quelli stimati nel piano omologato, il debitore potrà destinare tali eccedenze al soddisfacimento dei creditori, prevedendo pagamenti in misura superiore rispetto a quanto originariamente stabilito, ferma restando la salvaguardia delle percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta approvata.

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