È ammessa la proposta di concordato minore in continuità diretta, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), presentata dal titolare di una ditta individuale. Tale proposta può prevedere l’esclusione dal passivo del mutuo fondiario in essere, che grava sull’immobile destinato sia a residenza principale del debitore che a sede legale della ditta stessa in virtù di quanto stabilito dal nuovo articolo 75, comma 2-bis, del CCII, comma introdotto con l’entrata in vigore del Correttivo al CCII. La validità della proposta è inoltre supportata dall’attestazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che certifica la fattibilità e la correttezza della soluzione proposta, in linea con le finalità di risanamento e continuità dell’attività economica previste dalla normativa.

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