Nell’articolo precedente di cui al seguente link https://www.sovraindebitamentoecrisidimpresa.it/esdebitazione-dellincapiente-requisiti-e-funzionamento-dellart-283-ccii/ si è parlato del procedimento di esdebitazione per il debitore incapiente, disciplinato dall’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tale procedura, avente natura non contenziosa, si configura come un procedimento camerale di volontaria giurisdizione. In assenza di una specifica previsione normativa, non è richiesto l’obbligo di assistenza legale: la domanda può infatti essere presentata direttamente dal debitore con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Nel contesto di tale procedura, il compenso dell’avvocato non è considerato prededucibile, in quanto non previsto dalla normativa vigente e non necessario ai fini della presentazione dell’istanza. Il supporto tecnico e procedurale richiesto è già garantito dall’OCC. Inoltre, un’interpretazione sistematica del Codice della Crisi evidenzia l’esigenza di non gravare il debitore incapiente di costi non essenziali, come quelli legati a una difesa legale non obbligatoria, i quali potrebbero altrimenti ostacolare l’accesso a un fondamentale strumento di tutela, quale è appunto l’esdebitazione.