Pendenza di procedura esecutiva immobiliare e omologazione del piano di ristrutturazione
Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Sovraindebitamento

La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) comporta l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente. Tale improcedibilità deve essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, su richiesta del debitore esecutato.

Con l’improcedibilità dell’esecuzione a seguito dell’omologazione del piano, il giudice non è tenuto ad ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale provvedimento deve essere adottato previa verifica dei presupposti nel contraddittorio tra le parti, non solo per motivi processuali, essendo funzionale a un provvedimento che dovrà essere adottato con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche per ragioni di opportunità, al fine di consentire una valutazione concreta di eventuali criticità o ostacoli. Si pensi, ad esempio, a difficoltà immediatamente sorte nell’adempimento del piano omologato da parte del debitore, o a un’impugnazione della sentenza di omologazione presentata dal creditore ai sensi dell’art. 51 CCII, a cui potrebbe seguire l’inibitoria ex art. 52 CCII.