Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore-inopponibilità del pignoramento presso terzi
Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Sovraindebitamento

Il creditore cessionario del quinto dello stipendio o della pensione, a seguito dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ha più titolo per beneficiare di tali pagamenti e, analogamente, viene sancita l’inopponibilità alla procedura di ristrutturazione del pignoramento presso terzi, così come previsto dalla sentenza n. 65 del 10 marzo 2022 della Corte. Tale situazione si verifica, poiché a seguito dell’accesso ad una procedura di sovraindebitamento, tutti i pagamenti in favore dei creditori devono essere interrotti altrimenti viene meno il rispetto del principio della par condicio creditorum, principio alla base di tutte le procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento.