I crediti riconosciuti ai professionisti che hanno fornito servizi alla società in fallimento durante la procedura di concordato preventivo si possono considerare come spese generali se sono stati ammessi come debiti privilegiati nello stato passivo del successivo fallimento, così come previso dagli articoli 111-bis comma 2 e 111-ter comma 3 della legge fallimentare. Tali crediti, quindi, devono essere soddisfatti al momento della distribuzione dell’attivo, anche nel caso in cui derivino dalla vendita di un’immobile ipotecato. La distribuzione deve avvenire esclusivamente secondo il principio della proporzione e non quello dell’utilità, dal momento che solo il primo è previsto dalla normativa e non anche il secondo.

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