Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a differenza della procedura di liquidazione controllata, gli importi destinati al soddisfacimento dei creditori indicati nella proposta non sono oggetto di precisazione da parte dei creditori e non possono essere perciò successivamente variati o ridotti per tener conto delle spese di procedura che verranno sostenute (ad esempio, costi di tenuta conto o pubblicità) né per eventuali nuovi crediti che precisati dai creditori.
Infatti, una volta che la proposta è accettata dai creditori ex art. 67 e seguenti del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII), essa diventa vincolante sia per quanto riguardo i tempi di pagamento che per l’importo promesso.
Pertanto, è onere del debitore includere nel piano tutte le spese connesse alla procedura, prevedendo un fondo spese che sia in grado di coprire tutti i costi di gestione della procedura, tra i quali è compreso anche il compenso del gestore.