In contrasto con il disposto dell’articolo 12-bis della legge 3/2012, l’articolo 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) stabilisce che il consumatore è escluso dall’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti qualora sia dimostrato che ha causato il proprio sovraindebitamento mediante condotte caratterizzate da colpa grave, malafede o frode. Tale emendamento introduce una netta distinzione nell’analisi della responsabilità, eliminando l’approccio generico alla valutazione della colpa da parte del giudice, senza discernere tra colpa lieve e colpa grave.
Tale modifica mira a non imporre requisiti soggettivi eccessivamente stringenti per l’ammissione alla procedura, al fine di ridurre la discrezionalità del giudice nell’emanare il giudizio di omologazione. L’introduzione del concetto di colpa grave da parte del legislatore tiene in considerazione la posizione dei soggetti richiedenti, spesso ignari del progressivo accumulo di debiti.
Attualmente, il giudice non è tenuto ad accertare se il debitore abbia effettivamente causato il proprio sovraindebitamento, ma solo se ciò è avvenuto mediante condotte caratterizzate da colpa grave, malafede o frode. Inoltre, è necessario considerare il comportamento dell’ente finanziatore, valutando se, al momento della concessione del finanziamento, abbia adottato un’adeguata diligenza nella valutazione del merito creditizio del richiedente. Qualora ciò non fosse avvenuto correttamente, il creditore che abbia “colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento” sarà privato del diritto di opporsi o presentare reclami durante il processo di omologazione (articolo 69, comma 2, CCII).