La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede, nel caso di contemporanea pendenza di procedure a carico dello stesso debitore, una piena equiordinazione tra il giudice dell’esecuzione singolare e il giudice del sovraindebitamento, sebbene i loro poteri devono coordinarsi nel rispetto delle normative e delle rispettive funzioni. Nell’ipotesi in cui un debitore proponga un accordo di composizione della crisi in presenza di pendenti procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale ha la facoltà di emettere un divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive fino all’omologazione dell’accordo. Tuttavia, il giudice delegato non può assumere provvedimenti diretti sulle procedure stesse, poiché riservati al giudice dell’esecuzione. Nel caso in cui il giudice delegato emetta il divieto, il giudice dell’esecuzione dovrà sospendere il procedimento, verificando i presupposti dell’art. 623 c.p.c. Contro la decisione la parte interessata deve opporsi usando i rimedi dell’art. 615 e seguenti c.p.c. al fine di evitare l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione forzata.

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