In base a quanto stabilito dall’articolo 270, comma 2, lettera f), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il Tribunale ha l’obbligo di disporre la pubblicazione della sentenza relativa all’apertura della procedura sul proprio sito istituzionale, oppure, in alternativa, sul portale ufficiale del Ministero della Giustizia. Questa disposizione normativa rappresenta un chiaro esempio della volontà del legislatore di garantire un adeguato livello di pubblicità e trasparenza nelle procedure relative alla crisi d’impresa e all’insolvenza, in un’ottica di tutela dell’interesse generale del mercato e dei creditori coinvolti.
Tale previsione si colloca in linea di continuità con quanto precedentemente disposto dal decreto n. 22 del 2021. In quell’occasione, infatti, il Presidente del Tribunale – operando nell’ambito della disciplina previgente, dettata dalla legge n. 3 del 2012 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento – aveva già posto in evidenza la necessità di contemperare due esigenze fondamentali: da un lato, il diritto all’informazione e alla trasparenza, soprattutto nell’interesse dei terzi e dei creditori; dall’altro, la tutela della riservatezza e della dignità personale del debitore, spesso soggetto a una situazione di difficoltà economica non derivante da dolo o colpa grave.
In tale contesto, era stato disposto che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, o della sentenza di apertura della liquidazione controllata, avesse una durata limitata a sei mesi, e che il giudice ordinasse alla cancelleria l’oscuramento dei dati sensibili contenuti nel ricorso e nel provvedimento. Va inoltre precisato che, secondo il nuovo quadro normativo, è prevista la pubblicazione della sola sentenza e non anche del ricorso.
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