Nel caso in cui l’istanza di esdebitazione proposta ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa (CCI) venga respinta, il ricorrente, ovvero colui che ha presentato l’istanza iniziale, è l’unico soggetto legittimato a presentare ricorso contro tale decisione.
A differenza di quanto accade per il decreto di accoglimento, non è prevista una fase di opposizione davanti al Giudice Delegato. Pertanto, non vi è la possibilità di contestare la decisione negativa in quella sede.
Di conseguenza, il reclamo deve essere presentato direttamente alla Corte d’Appello, seguendo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 283 comma 8 e 50 del CCI.