Non vi è previsione espressa dell’art. 65 del CCII né se il passivo di una persona fisica è costituito da obbligazioni consumeristiche e commerciali, ossia sia promiscuo; né se in questo caso vi è la possibilità per il debitore di accedere alla procedura disciplinata dagli artt. 65 e ss cci (piano del consumatore), o se obbligatoriamente deve far ricorso alla sola procedura prevista dall’ art. 268 ss cci (liquidazione controllata), o, in alternativa, se vi è la possibilità, in base al passivo considerato, di accedere all’una o all’altra procedura.
L’art. 2, primo comma, lettera e) del ccii, definisce il consumatore come la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società” – snc, sas e sapa – “per i debiti estranei a quelli sociali”.
L’interpretazione di suddetto articolo prevede nel caso di passivo da ristrutturare promiscuo che i creditori abbiano diritto di voto, espresso a maggioranza, quindi abbiano la possibilità di rifiutare la proposta del debitore attraverso un loro atto di volontà, data la necessità di essere tutelati, anche se i debiti derivanti da attività imprenditoriale e/o commerciale riguardano un’attività cessata. Pertanto il debitore potrà accedere, nel caso in cui ricorrano le condizioni, alla procedura prevista all’art 74 o, in alternativa, a quella prevista all’art. 268.