Ristrutturazione dei debiti del consumatore: deposito della domanda
Firma docuementi
Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Sovraindebitamento

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: deposito della domanda

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 CCII può essere depositata anche dal legale che assiste il sovraindebitato. Tale articolo, infatti, non prevede sanzioni processuali o l’inammissibilità del ricorso se non depositato dall’OCC.

Il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente sia avvalendosi della consulenza di un legale e in tale ultimo caso si ritiene che il legale possa provvedere al deposito del ricorso, senza determinare l’inammissibilità dello stesso o sanzioni di tipo processuale.

Nel caso in cui invece il consumatore sovraindebitato non si avvalga di un consulente, dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un documento di riconoscimento e il deposito verrà effettuato dall’OCC.