La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevista dall’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è esclusa per un imprenditore individuale che ha cessato la sua attività ma presenta ancora debiti derivati dalla sua precedente attività imprenditoriale. Affinché un individuo possa qualificarsi come consumatore e accedere a questa procedura agevolata, non basta semplicemente il fatto di non essere più attivamente coinvolto in un’attività imprenditoriale o professionale; è necessario anche che i debiti da ristrutturare non derivino da un’attività svolta in passato.
In altre parole, per poter beneficiare della ristrutturazione secondo l’art. 67 del CCII, è imprescindibile l’assenza di debiti legati all’attività imprenditoriale o professionale, anche se svolta in precedenza. La qualifica di consumatore viene negata quando i debiti presenti sono “promiscui”, cioè quando hanno una connessione con l’attività imprenditoriale o professionale, indipendentemente dalla loro entità rispetto ad altri tipi di debiti.
Solo se i debiti sono di natura consumeristica è possibile accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall’art. 67 del CCII. Questa procedura offre al consumatore un trattamento agevolato, come l’esclusione dal voto dei creditori e la possibilità per il giudice di valutare la convenienza rispetto all’alternativa di liquidazione solo in caso di specifica opposizione dei creditori. Questo trattamento privilegiato non sarebbe giustificato nel caso di debiti contratti nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale.