Riunione di procedure da sovraindebitamento: quando è possibile e come funziona
Crisi d'impresa | Sovraindebitamento

Nel contesto delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, può accadere che più soggetti, legati tra loro da vincoli familiari o da un’attività comune, si trovino coinvolti in situazioni debitorie connesse. In questi casi, è legittimo chiedersi: è possibile riunire due o più procedure in un unico procedimento?

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede espressamente la possibilità di riunione delle procedure in caso di connessione soggettiva o oggettiva.
In altre parole, quando vi sono più debitori legati da rapporti personali (es. familiari) oppure da rapporti economici comuni (es. quando l’indebitamento ha origine comune), è possibile chiedere la trattazione unitaria delle rispettive procedure presso un solo tribunale.

La riunione evita duplicazioni, favorisce una soluzione coordinata della crisi e consente al gestore OCC di proporre piani compatibili.

La riunione non è automatica, ma può essere richiesta dal gestore OCC, che individua la connessione tra le due situazioni.

La richiesta va presentata al tribunale già procedente in una delle due procedure, allegando la documentazione che dimostri la connessione.

Se le procedure sono pendenti in tribunali diversi, sarà necessario il coordinamento tra i due uffici giudiziari. La riunione può avvenire nel primo tribunale adito.