Sovraindebitamento per Residenti all’Estero: È Possibile Accedere alla Procedura?
Chi si trova in una situazione di grave difficoltà economica e ha residenza all’estero si chiede spesso se possa accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in Italia. La risposta è sì, ma con alcune precisazioni importanti, soprattutto in riferimento alla competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell’art. 27 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Nel caso in cui il debitore risieda stabilmente all’estero, l’accesso alla procedura di sovraindebitamento rimane possibile in Italia, a condizione che il centro principale degli interessi (COMI) o comunque un collegamento rilevante con il territorio italiano sia individuabile. In pratica, è necessario dimostrare che, sebbene residente fuori dal Paese, il soggetto mantenga legami economici, patrimoniali o giuridici con l’Italia.
L’art. 27 del CCII stabilisce il criterio per individuare il tribunale territorialmente competente per l’apertura della procedura. In particolare:
“Quando il debitore ha il centro degli interessi principali fuori dal territorio della Repubblica, è competente il tribunale di Roma.”
Questo significa che il Tribunale di Roma è l’unico competente a conoscere delle domande di sovraindebitamento presentate da persone fisiche residenti all’estero, qualora non sia individuabile un diverso centro di interessi in Italia.
Per accedere alla procedura, anche dall’estero, il debitore dovrà:
- incaricare un Gestore della Crisi iscritto nell’apposito Albo (generalmente tramite un Organismo di Composizione della Crisi – OCC);
- presentare un’istanza formale al Tribunale di Roma;
- fornire una dettagliata relazione sulla propria situazione patrimoniale, reddituale e debitoria;
- dimostrare eventuali legami giuridici o patrimoniali con l’Italia (es. debiti contratti in Italia, beni in Italia, conti correnti o relazioni contrattuali con enti italiani).
In conclusione, anche per una persona fisica residente all’estero, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di accedere a una procedura di sovraindebitamento. Il presupposto fondamentale è che vi siano elementi concreti di collegamento con l’Italia, e in assenza di una diversa competenza territoriale, sarà il Tribunale di Roma a gestire la procedura, in virtù dell’art. 27 CCII.
È sempre consigliabile rivolgersi a un professionista esperto o a un OCC per valutare correttamente la situazione e predisporre l’istanza in modo conforme alla normativa vigente.