Ristrutturazione dei debiti del consumatore: colpa grave
La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII può essere omologata se sussistono alcune condizioni soggettive, tra le quali non aver causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.
Si verifica una condizione di colpa grave quando il sovraindebitato ha violato in modo evidente specifiche regole cautelari derivanti da una disciplina generale o di settore o abbia tenuto comportamenti che non hanno evidentemente rispettato canoni di prudenza, diligenza e perizia.
Si ritiene pertanto che ci sia colpa grave quando l’istante ha agito con totale negligenza e mancanza di rispetto verso la futura onorabilità dei debiti assunti.