Il liquidatore che si costituisce volontariamente nel giudizio di appello contro la sentenza che ha disposto la revocatoria ex art. 2901 c.c. a favore del creditore procedente rende improcedibile la causa sia nei confronti del creditore procedente sia nei confronti del debitore soggetto alla procedura di liquidazione controllata. Il giudice, a seguito di tale intervento, deve dichiarare l’estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a tutti i creditori del debitore.
L’intervento del liquidatore nel giudizio di appello riguardante l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avviata dal creditore prima dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, è tempestivo e conforme alle norme. Questo intervento avviene ai sensi dell’art. 274, comma 2, c.c., con il subentro nella posizione del creditore appellato ex art. 300, comma 2, c.p.c. Di conseguenza, si deve riconoscere il sopravvenuto difetto di legittimazione del creditore, poiché l’unico legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell’originario attore, è il liquidatore della liquidazione controllata.
Va dichiarato il difetto di legittimazione del debitore convenuto in revocatoria (appellante in quanto soccombente in primo grado) a favore del liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII. Il debitore non è più legittimato a stare in giudizio, dovendo essere rappresentato dal liquidatore che si è costituito volontariamente in causa, facendo proprie le domande del creditore appellato.

Articoli recenti
-
Determinazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata
-
Applicazione delle misure protettive nella liquidazione controllata
-
Il Concordato Minore: cos’è e chi può accedervi
-
Crediti privilegiati e degradazione a chirografo nel piano di ristrutturazione: un principio generale oltre l’art. 67 CCII
-
Responsabilità del debitore nel sovraindebitamento: colpa grave, frode o malafede
-
L’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese
-
Obbligo di difesa tecnica
-
Esdebitazione dell’Incapiente: Requisiti e Funzionamento
-
Requisiti per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
-
Pendenza di procedura esecutiva immobiliare e omologazione del piano di ristrutturazione
-
Possibilità di offrire ai creditori un’utilità come presupposto per l’apertura della liquidazione controllata
Per poter accedere alla liquidazione controllata su richiesta del debitore è fondamentale che la procedura offra ai creditori una qualche forma di utilità.
-
Liquidazione controllata: cessione del quinto
Liquidazione controllata: cessione del quinto Con l’apertura della Liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alle trattenute del quinto sullo...
-
Applicazione delle misure protettive nella liquidazione controllata
E’ inammissibile la richiesta di applicazione di misure protettive contestuale al ricorso di apertura di liquidazione controllata proposta direttamente dal debitore.
-
Esdebitazione dell’incapiente e modifiche del Correttivo-ter
Il Correttivo-ter ha modificato l’art. 283 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in particolare il secondo comma.
-
Determinazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata
La determinazione della soglia minima di beni necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia è affidata alla valutazione discrezionale del Tribunale.
-
Natura unitaria del compenso
Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata deve essere determinato alla conclusione della procedura liquidatoria.