Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinato dall’articolo 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019, c.d. CCII), è previsto un meccanismo volto a garantire la partecipazione attiva dei creditori nella valutazione della proposta avanzata dal debitore. A tal fine, l’articolo 70, comma 3, CCII, stabilisce che i creditori hanno a disposizione un termine di venti giorni per formulare osservazioni o contestazioni.
Sebbene la norma non qualifichi espressamente tale termine come perentorio, la giurisprudenza e la dottrina più avveduta ne riconoscono la natura ordinatoria, ossia funzionale al regolare e ordinato svolgimento del procedimento. La mancata previsione della perentorietà non implica, infatti, che il decorso del termine sia del tutto irrilevante o privo di conseguenze. Al contrario, la scadenza del termine senza l’intervento di un’istanza di proroga impedisce la valida proposizione di osservazioni o contestazioni tardive, le quali devono ritenersi inammissibili.
In questo contesto, assume rilevanza l’articolo 154 del codice di procedura civile, il quale consente la proroga dei termini ordinatori solo se la relativa richiesta viene presentata prima della loro scadenza. Applicando tale principio alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, si deve concludere che i venti giorni previsti per l’intervento dei creditori possono sì essere prorogati, ma solo su istanza tempestiva, ovvero anteriormente alla scadenza del termine stesso.
Pertanto, in assenza di una richiesta di proroga presentata nei termini di legge, qualsiasi osservazione o contestazione – anche riferita al parametro della convenienza – proposta oltre il limite temporale fissato dall’art. 70, co. 3, CCII, risulta irricevibile, e dunque non può essere presa in considerazione dal giudice nella fase di omologazione della proposta. La tardività comporta quindi una decadenza sostanziale dal potere di contestare, a tutela della certezza e speditezza del procedimento.
In sintesi, sebbene il termine di venti giorni non sia formalmente qualificato come perentorio, la sua osservanza è comunque obbligatoria ai fini della ritualità della partecipazione procedimentale dei creditori. Solo il rispetto del termine, o una sua proroga tempestivamente ottenuta, consente l’ammissione delle osservazioni nel giudizio.