TFR e procedura di esdebitazione dell’incapiente
Firma docuementi
Liquidazione controllata | Sovraindebitamento

Nella valutazione della situazione di incapienza ai fini della procedura di esdebitazione dell’incapiente bisogna considerare che il TFR (trattamento di fine rapporto) o il TFS (Trattamento di Fine Servizio) per i dipendenti pubblici si acquisiscono soltanto al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, potrebbe essere considerato come una forma di “utilità rilevante” nel quadriennio previsto dalla legge, a condizione che soddisfi i requisiti stabiliti nel secondo comma dell’art. 283 del CCII (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). In particolare il requisito di cui all’art. 283 CCII è l’idoneità a coprire almeno il 10% del debito complessivo.

Pertanto al momento del deposito della domanda, se il rapporto di lavoro è stato instaurato in tempi recenti e non c’è prospettiva di risoluzione nel breve-medio termine, considerando che ai fini dell’esdebitazione dell’incapiente l’arco temporale da tenere in considerazione è di 4 anni, l’istante potrà essere considerato incapiente, fatto salvo l’obbligo di pagamento in caso di sopravvenienza capace di soddisfare i creditori in misure non inferiore al 10%.