A differenza dell’art. 12-bis della legge 3/2012, l’art. 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se il sovraindebitamento è stato causato da colpa grave, malafede o frode. Questa modifica elimina la valutazione generica della colpa da parte del giudice, evitando di distinguere tra colpa lieve e colpa grave.
L’obiettivo della modifica è di non imporre requisiti soggettivi eccessivamente rigidi per l’ammissione alla procedura e di ridurre la discrezionalità del giudice nel giudizio di omologazione. Introducendo il concetto di colpa grave, il legislatore ha tenuto conto della situazione di molti debitori che spesso non hanno consapevolezza del loro progressivo indebitamento.
Ora il giudice non deve più valutare se il debitore ha causato il sovraindebitamento con colpa, ma solo se lo ha fatto con colpa grave, malafede o frode. Inoltre, è necessario considerare anche il comportamento del soggetto finanziatore. Se, al momento del finanziamento, il finanziatore non ha agito con diligenza nel valutare il merito creditizio del richiedente, e quindi ha contribuito colpevolmente alla situazione di indebitamento o al suo aggravamento, non potrà presentare opposizione o reclamo durante il processo di omologazione, come previsto dall’art. 69, comma 2, CCII.