L’articolo 68 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), comma 2, prevede che l’OCC deve verificare, se nel momento in cui il soggetto finanziatore ha concesso il finanziamento, avesse valutato il merito creditizio, come da sua relazione allegata alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In particolare, il soggetto finanziatore deve valutare il reddito disponibile per il debitore al netto della somma necessaria al mantenimento di uno stile di vita dignitoso, in misura non inferiore all’importo dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro dato dal numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE, come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
L’art. 69, comma 2, CCII prevede che, se il finanziatore al momento della concessione del finanziamento non ha considerato il merito creditizio, come sopra spiegato, non potrà opporsi o presentare reclami, per contestare la convenienza della proposta, in sede di omologa.